Atti di concessione (art. 26, c. 2 e art. 27)

Il Comitato di Presidenza del Consiglio dell’Ordine, preso atto delle istanze volontarie di fruizione di contributi da parte di Enti ed Istituzioni interessati, disposta analisi circa l’interesse istituzionale e collettivo dei progetti o protocolli sottoposti, dispone relativa valutazione autorizzativa - o meno - anche nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili ed impiegabili.