Atti di concessione (art. 26, c. 2 e art. 27)
Il Comitato di Presidenza del Consiglio dell’Ordine,
preso atto delle istanze volontarie di fruizione di contributi da parte di Enti
ed Istituzioni interessati, disposta analisi circa l’interesse istituzionale e
collettivo dei progetti o protocolli sottoposti, dispone relativa valutazione
autorizzativa - o meno - anche nei limiti degli stanziamenti di bilancio
disponibili ed impiegabili.